Articolo 642 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 134/2001Depositata il 15/05/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera parte', di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <<ogni intervento interinale sulla sua efficacia>>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo. M.R.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 649
- codice di procedura civile-Art. 655
- codice di procedura civile-Art. 642
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- legge costituzionale-Art.
- Costituzione-Art. 111
Pronuncia 200/1996Depositata il 17/06/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 649 C.p.c., i quali consentono solo la sospensione e non la revoca della clausola di provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del 'tertium comparationis' costituito dall'art. 186-'ter' C.p.c., non potendo l'ordinanza prevista da tale norma essere comparata ai provvedimenti che sospendono o concedono la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e, considerato che si e' in presenza di un coerente sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio, che, a fronte di un titolo gia' formatosi all'esito del procedimento monitorio, prevede la possibilita' di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo - assicurando alle parti strumenti di segno opposto ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione sia quanto a stabilita' nel corso del processo, quali quelli contenuti negli artt. 648 e 649 C.p.c., il legislatore ha realizzato la <<parita' delle armi>>, che, a torto, e' considerata lesa dai giudici 'a quibus', e che invece sarebbe compromessa proprio ove si consentisse l'invocata revocabilita' della clausola. - V., pure, S. n. 65/1996. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 642
- codice di procedura civile-Art. 649
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.