Pronuncia 200/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. Mauro FERRI Presidente; Prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, Prof. Giuliano VASSALLI, Prof. Francesco GUIZZI, Prof. Cesare MIRABELLI, Prof. Fernando SANTOSUOSSO, Avv. Massimo VARI, Dott. Cesare RUPERTO, Prof. Gustavo ZAGREBELSKY, Prof. Valerio ONIDA, Prof. Carlo MEZZANOTTE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 649 del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 13 giugno 1994 dal Giudice conciliatore di Verona e il 21 dicembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal Giudice istruttore del Tribunale di Benevento, rispettivamente iscritte al n. 866 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 165 e 213 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995 e nn. 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 649 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Verona e dal Giudice istruttore del Tribunale di Benevento con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1996. F.to Mauro FERRI, Presidente Cesare RUPERTO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 giugno 1996. Il Direttore della Cancelleria F.to DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Mon Jun 17 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 200/96. PROCESSO CIVILE - DECRETO DI INGIUNZIONE - PROVVISORIA ESECUZIONE DELLO STESSO - SOSPENSIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA REVOCA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 186-'TER' C.P.C. - PRETESA LESIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 649 C.p.c., i quali consentono solo la sospensione e non la revoca della clausola di provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del 'tertium comparationis' costituito dall'art. 186-'ter' C.p.c., non potendo l'ordinanza prevista da tale norma essere comparata ai provvedimenti che sospendono o concedono la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e, considerato che si e' in presenza di un coerente sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio, che, a fronte di un titolo gia' formatosi all'esito del procedimento monitorio, prevede la possibilita' di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo - assicurando alle parti strumenti di segno opposto ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione sia quanto a stabilita' nel corso del processo, quali quelli contenuti negli artt. 648 e 649 C.p.c., il legislatore ha realizzato la <<parita' delle armi>>, che, a torto, e' considerata lesa dai giudici 'a quibus', e che invece sarebbe compromessa proprio ove si consentisse l'invocata revocabilita' della clausola. - V., pure, S. n. 65/1996. red.: G. Leo