Articolo 649 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 134/2001Depositata il 15/05/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via principale", dell'art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare 'ex tunc' (oltre che sospendere 'ex nunc') la clausola, di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa 'inaudita altera parte' ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ.. Il giudice, infatti, nel caso di specie aveva già disposto "nelle more della decisione della Corte costituzionale" la sospensione del decreto opposto consumando in tal modo il proprio potere di provvedere in via interinale sull'esecutività del titolo, il che rende irrilevante la questione proposta. M.R.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 649
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 111
- legge costituzionale-Art.
Pronuncia 134/2001Depositata il 15/05/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera parte', di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <<ogni intervento interinale sulla sua efficacia>>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo. M.R.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 649
- codice di procedura civile-Art. 655
- codice di procedura civile-Art. 642
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- legge costituzionale-Art.
- Costituzione-Art. 111
Pronuncia 546/2000Depositata il 04/12/2000
Manifesta infondatezza - trattandosi di questione gia' dichiarata piu' volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli gia' esaminati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutivita' del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacche' la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale 'ex tunc' del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 630
- codice di procedura civile-Art. 649
- codice di procedura civile-Art. 623
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/1998Depositata il 30/04/1998
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocabilita' della clausola, in quanto la questione medesima, gia' decisa nel senso della non fondatezza, non e' supportata da argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati. - S. n. 200/1996 red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 649
Parametri costituzionali
Pronuncia 200/1996Depositata il 17/06/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 649 C.p.c., i quali consentono solo la sospensione e non la revoca della clausola di provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del 'tertium comparationis' costituito dall'art. 186-'ter' C.p.c., non potendo l'ordinanza prevista da tale norma essere comparata ai provvedimenti che sospendono o concedono la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e, considerato che si e' in presenza di un coerente sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio, che, a fronte di un titolo gia' formatosi all'esito del procedimento monitorio, prevede la possibilita' di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo - assicurando alle parti strumenti di segno opposto ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione sia quanto a stabilita' nel corso del processo, quali quelli contenuti negli artt. 648 e 649 C.p.c., il legislatore ha realizzato la <<parita' delle armi>>, che, a torto, e' considerata lesa dai giudici 'a quibus', e che invece sarebbe compromessa proprio ove si consentisse l'invocata revocabilita' della clausola. - V., pure, S. n. 65/1996. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 642
- codice di procedura civile-Art. 649
Parametri costituzionali
Pronuncia 936/1988Depositata il 28/07/1988
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO La diversita' di trattamento fra l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro, mentre trova ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarita' del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento e alla concentrazione della trattazione nonche' all'immediatezza della pronuncia, non esclude che, ricorrendo il secondo caso, possa, anteriormente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., farsi applicazione analogica del disposto dell'art. 351 c.p.c., al fine di una delibazione anticipata, rispetto all'udienza stessa, delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto opposto, adottandosi le relative decisioni nella forma, in tale ultima norma prevista, dell'ordinanza e, quindi, previa istituzione del contraddittorio fra le parti. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, comma secondo, e 649 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo il giudice remittente, comporterebbero limitazioni di tutela per chi propone opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito del lavoro, rispetto a chi si oppone nelle forme ordinarie).
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.