Articolo 713 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 605/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacita' legale, qual e' posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 713, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 714
Parametri costituzionali
Pronuncia 87/1968Depositata il 05/07/1968
L'art. 713 c.p.c. lede il diritto di difesa della parte istante in quanto permette al tribunale di rigettare senza altro la domanda su richiesta del P.M. senza prescrivere che quest'ultima sia comunicata alla parte stessa cosi' da permettere l'instaurazione di un regolare contraddittorio.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 713, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.