Articolo 447 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 334/2007Depositata il 27/07/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447- bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'assunto che tali norme prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile, in quanto la denunciata illegittimità costituzionale è frutto della erronea ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente, il quale ha omesso di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 152/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Norme citate
Parametri costituzionali
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