Articolo 628 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 74/1980Depositata il 20/05/1980
I diritti di azione e di difesa non implicano certamente che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur quando l'intangibilita` del giudicato sia stata ragionevolmente e coerentemente mantenuta ferma dal legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976).
Norme citate
- codice penale-Art. 163
- codice penale-Art. 164
- codice di procedura civile-Art. 628
- codice penale-Art. 2, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.