Pronuncia 74/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, 163 e 164 cod.pen., in relazione al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, e dell'art. 628 cod.proc.pen., promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 giugno 1975 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Nobili Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975; 2) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal Pretore di Pescara nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da D'Alessandro Gino, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976; 3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Bologna nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fini Francesco, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976; 4) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Pretore di Sessa Aurunca nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fusco Adelmo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977; 5) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Crinelli Roberto, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 terzo comma cod.pen., sollevata dal Pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma Cost., e dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod.pen., 628 cod.proc.pen., sollevata dai Pretori di Alatri, di Pescara e di Sessa Aurunca, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Livio Paladin

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 74/80 A. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Relativamente alla previsione generale dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., l'applicazione delle sanzioni penali piu` favorevoli al reo puo` subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario. Non e` contestabile che una pertinente ragione giustificatrice consista nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l'intangibilita` delle sentenze divenute irrevocabili. Ne` certamente la circostanza che la regola dell'intangibilita` del giudicato incontri una serie di deroghe consente di desumerne una regola di segno opposto, salvo che nel caso dell'abrogazione della legge incriminatrice di cui all'art. 2 cpv c.p. Non e` pertanto fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976). Ne` la violazione del principio d'uguaglianza deriva dagli inconvenienti della mancata sospensione condizionale, in ragione del tempo in cui venne inflitta la pena. L'irrevocabilita` delle sentenze di condanna, che preclude la concessione del beneficio ad opera del giudice dell'esecuzione, risponde infatti alla ratio del beneficio stesso, tuttora fondato sulla premessa, da verificare puntualmente nel processo di cognizione, che il colpevole si asterra` dal commettere ulteriori reati. Trasferire simili valutazioni dalla fase di cognizione a quella dell'esecuzione significherebbe snaturare il beneficio, traducendo il giudizio prognostico sulla presunzione di ravvedimento in un giudizio diagnostico non dissimile da quello che precede l'affidamento in prova al servizio sociale, giudizio che poi non vi sarebbe ragione di non consentire in tutti i casi in cui il condannato, anche per reati successivi alla riforma del 1974, proponesse un'istanza di sospensione condizionale della pena. - cfr. sentt. nn. 164/1974, 6/1978

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 74/80 B. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

I diritti di azione e di difesa non implicano certamente che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur quando l'intangibilita` del giudicato sia stata ragionevolmente e coerentemente mantenuta ferma dal legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976).

Parametri costituzionali

SENT. 74/80 C. LEGGE PENALE - LEGGE SUCCESSIVA PIU' FAVOREVOLE - LIMITE DEL GIUDICATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOPRAVVENIENZA DI DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo non potrebbe comunque applicare, ostandovi altre norme non impugnate, le norme risultanti dall'eventuale declaratoria di incostituzionalita`. E' pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 27 Cost., dell'art. 2, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di applicare ai condannati con sentenza irrevocabile le piu` favorevoli norme in tema di concessione della sospensione condizionale della pena introdotte dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, o risultanti dal parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976. Ed invero, quand'anche la questione fosse accolta, i giudici dell'esecuzione che l'hanno sollevata non potrebbero comunque prendere in esame le istanze di concessione della sospensione condizionale della pena in quanto, in ogni caso, osterebbero le norme che riservano la concessione dei benefici al giudice della cognizione anziche` a quello dell'esecuzione.