Articolo 85 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Revoca e rinuncia alla procura). La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
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Massime della Corte Costituzionale

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