Pronuncia 57/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dalla Corte di appello di Palermo nel procemento civile vertente tra Gumina Salvatore e Tranchina Lucrezia, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973. Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Michele Rossano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 57/75. PROCESSO CIVILE - DIFENSORI - COD. PROC. CIV., ART. 85 - REVOCA DELLA PROCURA ALLE LITI E RINUNCIA ALLA STESSA PROCURA - NON HANNO EFFETTO NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE FINCHE' NON SIA AVVENUTA LA SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, DELLA COSTITUZIONE - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE DEL CONTUMACE E DELLA PARTE COSTITUITA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85 del Codice di procedura civile nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore - sollevata dalla Corte di Appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972 - 17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non puo' condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della situazione processuale del contumace e della parte costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso. Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. La revoca o la rinuncia della procura attengono, invece, alla ben diversa situazione della regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato svolgimento del processo in coerenza con il principio dell'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa non e' garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza puo' determinare, data la liberta' di scelta che spetta alle parti, cosi' come non puo' ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per le preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus postulandi. La parte, ai sensi dell'art. 85 Cod. proc. civ., ha l'onere di una immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca o di rinuncia del medesimo; l'eventuale negligenza della parte non puo' certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.