Articolo 201 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 124/1995Depositata il 13/04/1995
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', le consulenze di parte, nel processo civile, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio. Percio', riguardo alla impugnata norma dell'art. 201 cod. proc. civ., che autorizza la nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del consulente tecnico d'ufficio, non e' pertinente il richiamo alle disposizioni sul diritto alla prova, dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 190 cod. proc. pen., per inferirne ragioni di incoerenza sistematica e irragionevolezza. Peraltro, a parte la facolta' delle parti, sempre salva, di produrre in causa perizie stragiudiziali, nel procedimento probatorio civile la garanzia costituzionale ex art. 24 Cost. e' soddisfatta dall'ammissione della prova contraria sui fatti e rapporti posti a base della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 201 cod. proc. civ.). red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 201
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.