Articolo 219 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Redazione di scritture di comparazione).
Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
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