Articolo 608-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante).))
((L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente)).((113a))((115))((116))
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