Articolo 143 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 310/2005Depositata il 22/07/2005
E? manifestamente inammissibile, in quanto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell?art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 cod. proc. civ.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 143, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/1994Depositata il 03/03/1994
Nel caso in cui la notificazione all'estero debba avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali, le garanzie di conoscibilita' dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e controllo. - v. S. n. 10/1978. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 142, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 143, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/1994Depositata il 03/03/1994
Nei casi in cui la notificazione del decreto che autorizza il sequestro conservativo 'ante causam' debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalla legge consolare e dalle convenzioni internazionali, e' irragionevole e contraddittorio, oltreche' lesivo del diritto di azione del notificante, esigere, a pena di decadenza, che l'atto pervenga, entro il ristretto termine di quindici giorni, nella sfera di conoscibilita' del destinatario: infatti, poiche' il procedimento notificatorio deve avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali (in ipotesi non interessate all'esito tempestivo di esso) ed e' parzialmente sottratto alla disponibilita' del notificante, costituisce soluzione costituzionalmente obbligata ritenere che il compimento, entro il suddetto termine, delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante sia sufficiente al perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica da eseguirsi all'estero (cosi' come previsto nei casi in cui essa debba avvenire, entro il medesimo termine, con gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 142 cod. proc. civ.). Pertanto, gli artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo, cod. proc. civ., sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 142, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 680, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 143, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 10/1978Depositata il 02/02/1978
La notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad un'altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 143 u.c. cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, per l'operativita' della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza ne' dimora, ne' domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. - cfr. s.n. 57/1965; 170/1976; 14/1977; 15/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 142
- codice di procedura civile-Art. 143
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1975Depositata il 11/06/1975
La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura piu' ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, e' espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento e' perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalita' di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarita', e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 163 BIS
- codice di procedura civile-Art. 142
- codice di procedura civile-Art. 143
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.