Pronuncia 10/1978
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) e dell'art. 143, ultimo comma, del codice di procedura civile in relazione all'art. 142 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Sposito Giuseppina e Accomando Carlo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 23 aprile 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari; b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Arnaldo Maccarone
Data deposito: Thu Feb 02 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 10/78 A. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO - MOMENTO PERFEZIONATIVO - IDENTITA' CON IL REGIME VIGENTE PER LE NOTIFICAZIONI A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - MANCATA PREVISIONE DEL PREVENTIVO ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITA' DI ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI NEI MODI CONSENTITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DAL REGOLAMENTO CONSOLARE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Parametri costituzionali
SENT. 10/78 B. MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI E PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI E DI TERMINI MINIMI PER LE CARENZE DI DIFESA DEL CONVENUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 3