Pronuncia 10/1978

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) e dell'art. 143, ultimo comma, del codice di procedura civile in relazione all'art. 142 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Sposito Giuseppina e Accomando Carlo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 23 aprile 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari; b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu Feb 02 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 10/78 A. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO - MOMENTO PERFEZIONATIVO - IDENTITA' CON IL REGIME VIGENTE PER LE NOTIFICAZIONI A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - MANCATA PREVISIONE DEL PREVENTIVO ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITA' DI ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI NEI MODI CONSENTITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DAL REGOLAMENTO CONSOLARE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad un'altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 143 u.c. cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, per l'operativita' della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza ne' dimora, ne' domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. - cfr. s.n. 57/1965; 170/1976; 14/1977; 15/1977.

Parametri costituzionali

SENT. 10/78 B. MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI E PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI E DI TERMINI MINIMI PER LE CARENZE DI DIFESA DEL CONVENUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. E' pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 4, comma 3

Parametri costituzionali