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Articolo 624 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Sospensione per opposizione all'esecuzione). Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.(113a)(115) ((Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.)) ((La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618)).(116)
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 7 massime

Pronuncia 81/1996Depositata il 19/03/1996

ORD. 81/96. ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE E/O IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - POTERE DEL GIUDICE ADITO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE, ANCORCHE' NON ANCORA INIZIATA - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - CARATTERE NON OBBLIGATO DELL'EVENTUALE 'REDUCTIO AD LEGITIMITATEM' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile, cosi' come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalita' riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonche' S. n. 587/1990. red.: G. Leo

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 285/1995Depositata il 29/06/1995

SENT. 285/95 ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE FORZATA A DANNO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTICOLARITA' - IMPIGNORABILITA' DEI FONDI DI PERTINENZA DELLE USL VINCOLATI AL PAGAMENTO DI STIPENDI E COMPETENZE DEL PERSONALE E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI INDIVIDUATI CON DECRETO MINISTERIALE - NON PREVISTA DETERMINAZIONE, PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO, DELLE SOMME OCCORRENTI E DELLA LORO EFFETTIVA DESTINAZIONE AI FINI SUDDETTI, NEI MODI E FORME STABILITI PER L'ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE QUESTIONI.

Nel sancire l'impignorabilita' dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorita' rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unita' sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilita' e' opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Percio', nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quo' nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unita' sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalita' che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene e' stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilita' a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 80/1983Depositata il 29/03/1983

ORD. 80/83 C. IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA COMPLEMENTARE IN GENERE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PER IL MAGGIOR VALORE ACCERTATO DALL'UFFICIO - PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA DIVERSIFICATA - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversita' delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perche' gia' decise dalla sentenza n. 63/1982.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 624
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 39
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 15
  • legge-Art. 4 ALL.E
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
  • codice di procedura civile-Art. 623
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 39
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 62

Pronuncia 184/1970Depositata il 02/12/1970

ORD. 184/70 B. ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV., ART. 624, PRIMO COMMA - VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Con la sent. n. 40 del 1962 e' stato fissato il principio generale che l'eventuale imposizione della cauzione prevista dall'art. 624, primo comma, c.p.c., per la sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione proposta a norma sia dell'art. 615, secondo comma, sia dell'art. 619 c.p.c., non crea disparita' ne' menomazione dei diritti di difesa in nessuna delle due ipotesi ivi contemplate. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 624, primo comma, c.p.c., sollevata nel presupposto che il principio medesimo possa invece valere soltanto per la prima delle dette ipotesi e non per la seconda.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 624, comma 1

Pronuncia 184/1970Depositata il 02/12/1970

ORD. 184/70 C. PROPRIETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON E' INCONDIZIONAMENTE GARANTITO DALL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI - FONDAMENTO NELLA RAZIONALE FINALITA' DEL SISTEMA - DIRITTO DEL TERZO OPPONENTE - TRASFERIMENTO SULLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DEL BENE PIGNORATO.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., che prevede la facolta' del giudice di sospendere l'esecuzione con cauzione nel caso di opposizione, sollevata nel presupposto che la mancata prestazione della cauzione conduca ad una lesione del diritto di proprieta' del terzo opponente, garantito dall'art. 42 Cost., essendo gia' stato stabilito in caso analogo, con ord. n. 112 del 1970, che il detto articolo non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprieta' ma lo sottopone a limiti dettati dalla razionalita' del sistema, e tale natura dovendosi riconoscere al trasferimento in subordine del diritto del terzo opponente sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato, consentito dall'art. 620 c.p.c..

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 624, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 40/1962Depositata il 26/04/1962

SENT. 40/62 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONI FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA ANALOGIA CON LA "CAUTIO PRO EXPENSIS" PREVISTA NELL'ART. 98 DEL COD. PROC. CIVILE - DIFFERENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Ciascuna cauzione giudiziaria va esaminata, ai fini del giudizio della sua legittimita' costituzionale, nella sua individuale concretezza in rapporto alla funzione che svolge nel processo ed agli effetti che in questo produce. La cauzione prevista dal primo comma, ultima parte, dell'art. 624 c.p.c. e' una cauzione che, qualora non sia prestata dall'opponente, non produce l'estinzione del processo (differenziandosi in tal modo dalla cautio pro expensis), ma fa cessare la sospensione dell'esecuzione mediante la revoca del provvedimento cautelare della sospensione, col quale detta cauzione si pone nello strettissimo rapporto di una cautela di fronte ad un'altra cautela, o, come si dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione, essendo un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva, continua comunque il suo iter e consente al cittadino di far valere il proprio diritto. (Non e' fondata, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione).

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 40/1962Depositata il 26/04/1962

SENT. 40/62 B. PROCEDIMENTO CIVILE - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La cauzione di cui all'art. 624, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., puo' essere imposta non "quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", secondo la previsione dell'art. 98 stesso codice, ma solo quando sussistono i gravi motivi dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Non vengono quindi affatto in considerazione le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene imposta, e la loro incidenza in questo o in quel caso non e' riconducibile alla norma ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si applica. Pertanto e' da escludere che la cauzione regolata dall'art. 624 cod. proc. civ. violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.