Pronuncia 40/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1961 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento di esecuzione immobiliare ad istanza di Sartorelli Regina e del curatore del fallimento Bulgarelli - Pitteo Giovanni contro Sartini Ines, vedova Bulgarelli - Pitteo, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 2 maggio 1961 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo, sulla legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Thu Apr 26 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 40/62 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONI FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA ANALOGIA CON LA "CAUTIO PRO EXPENSIS" PREVISTA NELL'ART. 98 DEL COD. PROC. CIVILE - DIFFERENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Ciascuna cauzione giudiziaria va esaminata, ai fini del giudizio della sua legittimita' costituzionale, nella sua individuale concretezza in rapporto alla funzione che svolge nel processo ed agli effetti che in questo produce. La cauzione prevista dal primo comma, ultima parte, dell'art. 624 c.p.c. e' una cauzione che, qualora non sia prestata dall'opponente, non produce l'estinzione del processo (differenziandosi in tal modo dalla cautio pro expensis), ma fa cessare la sospensione dell'esecuzione mediante la revoca del provvedimento cautelare della sospensione, col quale detta cauzione si pone nello strettissimo rapporto di una cautela di fronte ad un'altra cautela, o, come si dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione, essendo un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva, continua comunque il suo iter e consente al cittadino di far valere il proprio diritto. (Non e' fondata, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione).

Parametri costituzionali

SENT. 40/62 B. PROCEDIMENTO CIVILE - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La cauzione di cui all'art. 624, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., puo' essere imposta non "quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", secondo la previsione dell'art. 98 stesso codice, ma solo quando sussistono i gravi motivi dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Non vengono quindi affatto in considerazione le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene imposta, e la loro incidenza in questo o in quel caso non e' riconducibile alla norma ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si applica. Pertanto e' da escludere che la cauzione regolata dall'art. 624 cod. proc. civ. violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Parametri costituzionali