Pronuncia 285/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, e del combinato disposto del citato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, e degli artt. 615, secondo comma, e 624 del codice di procedura civile, promosso con l'ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal Pretore di Cosenza nel procedimento di esecuzione promosso dalla s.p.a. DASIT contro la USL n. 2 di Castrovillari ed altra, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Thu Jun 29 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CAIANIELLO
Massime
SENT. 285/95 ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE FORZATA A DANNO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTICOLARITA' - IMPIGNORABILITA' DEI FONDI DI PERTINENZA DELLE USL VINCOLATI AL PAGAMENTO DI STIPENDI E COMPETENZE DEL PERSONALE E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI INDIVIDUATI CON DECRETO MINISTERIALE - NON PREVISTA DETERMINAZIONE, PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO, DELLE SOMME OCCORRENTI E DELLA LORO EFFETTIVA DESTINAZIONE AI FINI SUDDETTI, NEI MODI E FORME STABILITI PER L'ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE QUESTIONI.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 624
- legge-Art. 1, comma 5
- decreto-legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 615, comma 2
Parametri costituzionali
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 24
- decreto legge-Art. 11