Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bisuno816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 615 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Forma dell'opposizione). Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. (113a) (115) (116) (148) Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. ((Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.)) ((150))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 305/1998Depositata il 18/07/1998

ORD. 305/98. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE EROGATA AL DEBITORE DA PARTE DELL'INPS - DEDOTTA ASSOLUTA IMPIGNORABILITA' DELLE PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, SECONDO COMMA, E 24 COST. - MATERIA RISERVATA ALLA SFERA DI DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non appare sorretta da una motivazione adeguata. Peraltro, la pronuncia richiesta, di contenuto additivo, valicherebbe i confini dei poteri attribuiti alla Corte in una materia riservata alla discrezionalita' del legislatore, il quale <<puo' modellare liberamente gli istituti processuali col solo limite costituito dal principio di ragionevolezza>>. - V. S. nn. 31/1998, 451/1997, 295/1995. - Per la giurisprudenza costituzionale in tema di regime valevole per la pignorabilita' delle pensioni, v. S. nn. 231/1989 e 55/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Norme citate

Pronuncia 81/1996Depositata il 19/03/1996

ORD. 81/96. ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE E/O IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - POTERE DEL GIUDICE ADITO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE, ANCORCHE' NON ANCORA INIZIATA - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - CARATTERE NON OBBLIGATO DELL'EVENTUALE 'REDUCTIO AD LEGITIMITATEM' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile, cosi' come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalita' riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonche' S. n. 587/1990. red.: G. Leo

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 285/1995Depositata il 29/06/1995

SENT. 285/95 ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE FORZATA A DANNO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTICOLARITA' - IMPIGNORABILITA' DEI FONDI DI PERTINENZA DELLE USL VINCOLATI AL PAGAMENTO DI STIPENDI E COMPETENZE DEL PERSONALE E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI INDIVIDUATI CON DECRETO MINISTERIALE - NON PREVISTA DETERMINAZIONE, PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO, DELLE SOMME OCCORRENTI E DELLA LORO EFFETTIVA DESTINAZIONE AI FINI SUDDETTI, NEI MODI E FORME STABILITI PER L'ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE QUESTIONI.

Nel sancire l'impignorabilita' dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorita' rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unita' sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilita' e' opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Percio', nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quo' nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unita' sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalita' che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene e' stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilita' a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 102/1962Depositata il 22/11/1962

ORD. 102/62 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL COD. PROC. CIVILE - SOSTANZIALE IDENTITA' CON IL SISTEMA DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE DISCIPLINATO DAL PRECEDENTE T.U. 17 OTTOBRE 1922, N. 1401 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 101/1962Depositata il 22/11/1962

ORD. 101/62. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO E TERZO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615/618 DEL COD. PROC. CIVILE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

V. 24/1956 D. (Nella specie la questione era gia' stata decisa con sent. n. 87 del 1962).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 615
  • codice di procedura civile-Art. 618
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 3

Pronuncia 87/1962Depositata il 07/07/1962

SENT. 87/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958. N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non e' violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, piu' generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 2
  • codice di procedura civile-Art. 618
  • codice di procedura civile-Art. 615
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209 3

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.