Pronuncia 87/1962
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 maggio 1961 dal Pretore di Legnago nel procedimento civile vertente tra Soave Arrigo e l'esattore comunale di Cerea, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961; 2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1961 dal Pretore di Manduria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Baldari Cosimo ed altri, le Esattorie comunali di Manduria, Maruggio e Avetrana e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962. Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per il Servizio contributi agricoli unificati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondate le questioni sollevate dai Pretori di Legnago e di Manduria sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Relatore: Giovanni Cassandro
Data deposito: Sat Jul 07 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI
Massime
SENT. 87/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958. N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 618
- codice di procedura civile-Art. 615
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209 3
Parametri costituzionali
SENT. 87/62 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ATTO AMMINISTRATIVO - COST., ART. 113 - INTERPRETAZIONE UNITARIA - DIRITTO DEL CITTADINO DI RICHIEDERE LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI LESIVI - POTERE DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI REGOLARE I MODI E L'EFFICACIA DELLA TUTELA - POTERE DI ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI ORGANI GIURISDIZIONALI - LIMITI.
Parametri costituzionali
SENT. 87/62 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - INTERPRETAZIONE E CONTENUTO - SOSTITUZIONE ALLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE, PROPRIE DELL'ESECUZIONE ORDINARIA, DI ALTRI MEZZI DI TUTELA PIU' CONFORMI ALLE PECULIARITA' DELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 208
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209