Pronuncia 87/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 maggio 1961 dal Pretore di Legnago nel procedimento civile vertente tra Soave Arrigo e l'esattore comunale di Cerea, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961; 2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1961 dal Pretore di Manduria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Baldari Cosimo ed altri, le Esattorie comunali di Manduria, Maruggio e Avetrana e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962. Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per il Servizio contributi agricoli unificati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondate le questioni sollevate dai Pretori di Legnago e di Manduria sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Sat Jul 07 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 87/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958. N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non e' violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, piu' generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 87/62 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ATTO AMMINISTRATIVO - COST., ART. 113 - INTERPRETAZIONE UNITARIA - DIRITTO DEL CITTADINO DI RICHIEDERE LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI LESIVI - POTERE DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI REGOLARE I MODI E L'EFFICACIA DELLA TUTELA - POTERE DI ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI ORGANI GIURISDIZIONALI - LIMITI.

L'art. 113, comma secondo, Cost., secondo cui la tutela giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, non significa che contro ogni atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non essendo stato eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare, anche a questo riguardo, i modi e l'efficacia della tutela giurisdizionale. Tale comma va infatti collegato con quello successivo, in base al quale spetta alla legge di determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Ne consegue che la potesta' di annullamento non e' riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, ne' e' ammessa in tutti i casi e non produce sempre gli stessi effetti.

Parametri costituzionali

SENT. 87/62 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - INTERPRETAZIONE E CONTENUTO - SOSTITUZIONE ALLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE, PROPRIE DELL'ESECUZIONE ORDINARIA, DI ALTRI MEZZI DI TUTELA PIU' CONFORMI ALLE PECULIARITA' DELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE.

Le norme contenute negli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, garantiscono al cittadino, nella maniera piu' ampia, la tutela giurisdizionale. Alle garanzie apprestate con le opposizioni regolate dagli artt. 615-618 c.p.c. sono subentrati altri mezzi di tutela, e al sistema dell'esecuzione ordinaria e' stato sostituito un altro, diverso e non illegittimo, sistema.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 208
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209

Parametri costituzionali

SENT. 87/62 D. ATTO AMMINISTRATIVO - ESECUTORIETA' - PRINCIPIO - INTERPRETAZIONE ED EFFETTI.

Il principio della esecutorieta' degli atti amministrativi - nell'interpretazione che pure in nuovo contesto costituzionale (art. 113, comma terzo) - non esclude la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria competente, ne' la sottopone all'adempimento di alcun onere preliminare, ma stabilisce l'indipendenza dell'azione giudiziaria del procedimento esecutivo; non impedisce la pronuncia del giudice, ma ne limita l'efficacia vietandogli di revocare o modificare l'atto amministrativo o sospendere l'esecuzione, se non nei casi e con fli effetti previsti dalla legge. Cfr.: sent. n. 21/1961.

Parametri costituzionali