Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 618 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. ((Quando il giudizio di merito e' introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della meta' anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.)) La causa e' decisa con sentenza non impugnabile. ((178)). Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 497/2002Depositata il 28/11/2002

Processo civile - Processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Cognizione affidata al giudice dell?esecuzione, che ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione - Mancata previsione dell?obbligo di astensione - Prospettato contrasto con il principio del giusto processo, con quello di eguaglianza e di precostituzione del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, a) il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione elaborato con riferimento al processo penale non si applica al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari, che sono informati all'operatività del principio dispositivo, della parità delle parti e dell'impulso delle parti; b) la causa di opposizione non ha ad oggetto la stessa 'res judicanda' del giudizio di esecuzione, non essendo l'opposizione un diverso grado di un unico processo ma un distinto processo a cognizione piena nel contraddittorio delle parti; c) non rilevano profili dimensionali ed organizzativi degli uffici giudiziari che si risolvono in constatazioni di mero fatto; d) sono estranei alla questione gli altri parametri concernenti la precostituzione del giudice, la soggezione solo alla legge e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. - Sui principi costituzionali concernenti il processo penale, v. citate sentenze n. 326/1997, n. 51/1998, n. 363/1998 e n. 78/2002. - Sui principi costituzionali concernenti il processo civile e quello amministrativo, v. citate sentenze n. 326/1997 e n. 51/1998, ordinanze n. 356/1997, n. 126/1998, n. 304/1998, n. 168/2000, n. 220/2000 e n. 167/2001. (testo povvisorio)

Pronuncia 282/1998Depositata il 17/07/1998

ORD. 282/98. PROCESSO CIVILE - NORME SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO E OPPOSIZIONE - NECESSITA' DI PROPORRE, A PENA DI DECADENZA, FIN DAL PRIMO ATTO DIFENSIVO, LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI, PREVIO ESPLICITO AVVERTIMENTO IN TAL SENSO NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI SUDDETTI GIUDIZI E NEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro

Pronuncia 900/1988Depositata il 26/07/1988

ORD. 900/88. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IMPROROGABILITA' PUR IN PRESENZA DI CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nel processo civile, l'immutabilita' dei termini perentori, sia legali che giudiziali, (oltre a rispondere a generali ed indiscutibili motivi di certezza) tende, in particolare a garantire una effettiva parita' di diritti delle parti, contemperandone l'esercizio con le esigenze della difesa. Con le quali ultime manifestamente pertanto non contrasta l'inderogabilita' del termine perentorio per la notifica del ricorso (e del decreto di comparizione) in tema di opposizione agli atti esecutivi. Mentre nelle peculiari ipotesi della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad intimazione di licenza o sfratto dopo la convalida (sub artt. 650 e 668 c.p.c.) la forza maggiore e' bensi' presa in considerazione, ma solo sotto il diverso profilo della sua rilevanza come causa impeditiva della conoscenza (che deve essere effettiva) dell'evento dal quale la legge fa decorrere il termine per l'esercizio delle rispettive attivita' difensive (Manifesta infondatezza della questione di legittimita'costituzionale degli artt. 153, 618, co. primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) - cfr. sentt. 139/1967; 106/1973; 34/1974.

Norme citate

Pronuncia 102/1962Depositata il 22/11/1962

ORD. 102/62 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL COD. PROC. CIVILE - SOSTANZIALE IDENTITA' CON IL SISTEMA DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE DISCIPLINATO DAL PRECEDENTE T.U. 17 OTTOBRE 1922, N. 1401 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 101/1962Depositata il 22/11/1962

ORD. 101/62. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO E TERZO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615/618 DEL COD. PROC. CIVILE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

V. 24/1956 D. (Nella specie la questione era gia' stata decisa con sent. n. 87 del 1962).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 615
  • codice di procedura civile-Art. 618
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 3

Pronuncia 87/1962Depositata il 07/07/1962

SENT. 87/62 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958. N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non e' violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, piu' generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209, comma 2
  • codice di procedura civile-Art. 618
  • codice di procedura civile-Art. 615
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 209 3

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.