Pronuncia 102/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, negli articoli 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1961 dal Pretore di Mesagne nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Luparelli Letizia ed altri, gli Esattori delle imposte dirette di Mesagne e di Latiano ed il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1962. Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; Ritenuto che con ordinanza del 18 dicembre 1961 il Pretore di Mesagne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, perché il legislatore delegato avrebbe travalicato i limiti della delegazione fissati nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto avrebbe introdotto modifiche in contrasto con le norme del Codice di procedura civile; che con la stessa ordinanza il Pretore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché di quelle contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento agli artt. 23, 70, 77, 3, 35, primo comma, e 38 della Costituzione; che nel presente giudizio si è costituito il Servizio contributi unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, che hanno depositato le deduzioni il 23 febbraio e una memoria il 28 settembre 1962, chiedendo "che l'incidente di costituzionalità sia dichiarato inammissibile e comunque respinto"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 22 febbraio 1962, chiedendo che la Corte dichiari infondate le questioni di legittimità sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe; Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Servizio contributi unificati non è stata né precisata, né svolta e va pertanto respinta; Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59; che la norma del secondo comma del citato art. 209, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 del Cod. proc. civile, non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del Codice di rito, l'inammissibilità delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, già contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvate con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo Testo unico. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento dell'esecuzione"; che, pertanto, la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale; tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; che il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale; che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Servizio contributi unificati; dichiara: a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, la illegittimità costituzionale delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Thu Nov 22 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMBROSINI

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Massime

ORD. 102/62 A. AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - R.D. 24 SETTEMBRE 1940, N. 1949, ARTT. 4 E 5, E D.L. 23 GENNAIO 1948, N. 59, ART.5 - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO IN BASE AL CRITERIO DELL'ETTARO/COLTURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.

Va dichiarata con ordinanza la manifesta infondatezza di una questione incidentale di legittimita' costituzionale su cui la Corte si e' gia' pronunciata con sentenza, dichiarando la illegittimita' delle norme impugnate. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 r.d.l. 24 settembre 1940 n. 1949 e dell'art. 5 d. lgs. 23 gennaio 1948 n. 59, gia' dichiarati illegittimi, riguardanti l'accertamento presuntivo in base al criterio dell'ettaro-coltura, ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati. Cfr.: sent. n. 65/1962.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 5
  • regio decreto-Art. 5
  • regio decreto-Art. 4

Parametri costituzionali

ORD. 102/62 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL COD. PROC. CIVILE - SOSTANZIALE IDENTITA' CON IL SISTEMA DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE DISCIPLINATO DAL PRECEDENTE T.U. 17 OTTOBRE 1922, N. 1401 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Norme citate

Parametri costituzionali