Articolo 568-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Vendita diretta).
Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione del presente codice.
A pena di inammissibilita', unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonche' una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.
L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.
L'offerta e' irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.
A pena di inammissibilita', l'istanza di cui al primo comma non puo' essere formulata piu' di una volta.
(171) ((173))
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