Articolo 741 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 1/2002Depositata il 30/01/2002
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate entrambe in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all?originale nelle forme dell?art. 137 cod. proc. civ., e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ., considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell?art. 137 cod. proc. civ. Infatti i giudici rimettenti, rinunciando a ricercare la possibilità di interpretare le norme censurate secondo Costituzione - adducendo un asserito diritto vivente contrario, identificato nella prassi seguita dai tribunali per i minorenni - pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere, finiscono per proporre non una questione di legittimità costituzionale bensì un mero dubbio interpretativo.
Norme citate
Pronuncia 156/1986Depositata il 27/06/1986
Se si ritiene che ai fini del reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato "di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata", siano applicabili - una volta caducata la normativa ex art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - le regole codicistiche sui procedimenti in camera di consiglio, combinate, peraltro, quanto alla decorrenza del termine, con la disciplina propria della materia fallimentare (cosi' come ha opinato il giudice rimettente), il dies a quo deve essere identificato nella data del deposito del decreto (analogamente a quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti decisori del giudice delegato al fallimento in materia di piani di riparto dell'attivo, per colmare la lacuna aperta con la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 26, l. fall., nella parte riguardante tali provvedimenti). Ma il coordinamento - in tal modo istituito - tra gli artt. 739 e 741 cod. proc. civ. e l'art. 26, cit., rende necessaria la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei combinati disposti giacche' - con decisione resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo - la Corte ha ritenuto inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data di pronuncia del decreto impugnato, invece che in quella della sua comunicazione o notificazione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 24, comma primo e secondo, Cost. - i suindicati artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti anzidetti, fanno decorrere il termine per l'impugnazione dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. - S. n. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.. - S. n. 303/1985, resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo, l. fall., che ha ritenuto non idonea ad assicurare lo svolgimento del processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non gia' in quella della sua comunicazione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 739
- codice di procedura civile-Art. 741
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.