Pronuncia 156/1986
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 23, primo comma, stesso r.d. e degli artt. 739 e 741 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 dal tribunale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Boiardi Albino iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 bis dell'anno 1985; udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata; b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Virgilio Andrioli
Data deposito: Fri Jun 27 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: PALADIN
Massime
SENT. 156/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - TERMINE DI GIORNI TRE DECORRENTE DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- regio decreto-Art. 26
- regio decreto-Art. 23, comma 1