Pronuncia 156/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 23, primo comma, stesso r.d. e degli artt. 739 e 741 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 dal tribunale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Boiardi Albino iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 bis dell'anno 1985; udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata; b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Fri Jun 27 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 156/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - TERMINE DI GIORNI TRE DECORRENTE DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

La declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 26, commi primo, secondo e terzo, e 23, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), in rapporto agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, commi secondo e terzo, 163, comma secondo, e 164 dello stesso decreto, nella parte in cui si sottopongono al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato, anziche' dalla data della comunicazione, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi, induce a giudicare fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23, comma primo, r.d. 267/1942, in relazione all'art. 188 del medesimo decreto, che pertanto vanno dichiarati illegittimi - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - "nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata". - S. n. 55/1986.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 26
  • regio decreto-Art. 23, comma 1

SENT. 156/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Se si ritiene che ai fini del reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato "di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata", siano applicabili - una volta caducata la normativa ex art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - le regole codicistiche sui procedimenti in camera di consiglio, combinate, peraltro, quanto alla decorrenza del termine, con la disciplina propria della materia fallimentare (cosi' come ha opinato il giudice rimettente), il dies a quo deve essere identificato nella data del deposito del decreto (analogamente a quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti decisori del giudice delegato al fallimento in materia di piani di riparto dell'attivo, per colmare la lacuna aperta con la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 26, l. fall., nella parte riguardante tali provvedimenti). Ma il coordinamento - in tal modo istituito - tra gli artt. 739 e 741 cod. proc. civ. e l'art. 26, cit., rende necessaria la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei combinati disposti giacche' - con decisione resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo - la Corte ha ritenuto inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data di pronuncia del decreto impugnato, invece che in quella della sua comunicazione o notificazione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 24, comma primo e secondo, Cost. - i suindicati artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti anzidetti, fanno decorrere il termine per l'impugnazione dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. - S. n. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.. - S. n. 303/1985, resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo, l. fall., che ha ritenuto non idonea ad assicurare lo svolgimento del processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non gia' in quella della sua comunicazione.