Pronuncia 1/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile; dell'art. 336, secondo e terzo comma, del codice civile; degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell'art. 336 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 2000 dalla Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto da M. D., iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1a serie speciale - dell'anno 2001 e il 20 dicembre 2000 dalla Corte di appello di Genova, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto da C. G., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001; Visto l'atto di costituzione di C. G; Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minori, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336, secondo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336, terzo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e 336 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Genova, sezione per i minorenni, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Franco Bile

Data deposito: Wed Jan 30 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata, in luogo della notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. - Asserita irragionevolezza, nonché disparità di trattamento, lesione dei principî di buon andamento e di parità processuale delle parti e del diritto di difesa - Proposizione di un mero dubbio interpretativo - Inammissibilità della questione.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate entrambe in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ., e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ., considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. Infatti i giudici rimettenti, rinunciando a ricercare la possibilità di interpretare le norme censurate secondo Costituzione - adducendo un asserito diritto vivente contrario, identificato nella prassi seguita dai tribunali per i minorenni - pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere, finiscono per proporre non una questione di legittimità costituzionale bensì un mero dubbio interpretativo.

Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell’altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

Secondo l’interpretazione risultante dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile e dalla legge n. 176 del 1991, che ha reso esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel procedimento camerale ablativo o modificativo della potestà genitoriale devono essere sentiti entrambi i genitori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sull’erroneo presupposto interpretativo secondo cui il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, non abbia diritto ad essere sentito.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Omessa previsione dell’audizione del minore ultradodicenne (o di età inferiore) o, altrimenti, dei genitori o del tutore, ovvero omessa previsione della nullità rilevabile d’ufficio del provvedimento quando manchi l’audizione del minore - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento con lesione del principio del giusto processo - Premessa interpretativa erronea - Non fondatezza della questione.

L’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo - resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della legge n. 176 del 1991 - è idoneo ad integrare la disciplina dell’art. 336, secondo comma, del codice civile, nel senso di configurare il minore capace di discernimento come “parte” del procedimento che lo concerne, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 31, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, della Costituzione, sull’erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l’audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore. - V. ordinanza n. 528/2000.

Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento temporaneo assunto nell’interesse del figlio, nell’ambito del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, abbia, a pena di nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni, e che debba essere, nello stesso termine, confermato, modificato o revocato in contraddittorio. Infatti il giudice rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione dell’ordinanza - la possibilità di dare della norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale; in particolare non ha valutato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento cautelare prevista dall’art. 669-sexies del codice di procedura civile.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d’ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento camerale in materia di potestà genitoriale, l’adozione di un provvedimento temporaneo in difetto del presupposto dell’urgente necessità, sia sanzionata con la nullità rilevabile d’ufficio. Infatti la questione se il difetto dell’urgente necessità comporti o no la nullità, non pone un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione della norma censurata, alla luce dell’art. 156 del codice di procedura civile, spettante al giudice ‘a quo’.

Parametri costituzionali

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Applicabilità del rito camerale - Asserita lesione del principio del giusto processo - Insufficienza della motivazione addotta dal giudice rimettente - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell’art. 336 del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale. Infatti il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.

Parametri costituzionali