Pronuncia 1/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile; dell'art. 336, secondo e terzo comma, del codice civile; degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell'art. 336 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 2000 dalla Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto da M. D., iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1a serie speciale - dell'anno 2001 e il 20 dicembre 2000 dalla Corte di appello di Genova, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto da C. G., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001; Visto l'atto di costituzione di C. G; Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Franco Bile;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minori, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336, secondo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336, terzo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e 336 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Genova, sezione per i minorenni, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Franco Bile
Data deposito: Wed Jan 30 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata, in luogo della notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. - Asserita irragionevolezza, nonché disparità di trattamento, lesione dei principî di buon andamento e di parità processuale delle parti e del diritto di difesa - Proposizione di un mero dubbio interpretativo - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell’altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Omessa previsione dell’audizione del minore ultradodicenne (o di età inferiore) o, altrimenti, dei genitori o del tutore, ovvero omessa previsione della nullità rilevabile d’ufficio del provvedimento quando manchi l’audizione del minore - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento con lesione del principio del giusto processo - Premessa interpretativa erronea - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d’ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.
Norme citate
Parametri costituzionali
- convenzione di New York-Art. 9
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 111