Articolo 650 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 97/1989Depositata il 03/03/1989
Il procedimento introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo e' connotato da un tipico carattere di speditezza, rispetto al quale sarebbe contraddittorio dar rilievo al ritardo nell'opposizione da parte di soggetto cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo e che abbia fatto decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente. (In base a tale principio e' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 650 cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva per comprovati motivi collegati alla distanza nel territorio tra il luogo di notifica del decreto ingiuntivo e il luogo di notifica dell'atto di opposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 650
Parametri costituzionali
Pronuncia 855/1988Depositata il 21/07/1988
Manifesta inammissibilita' della questione essendo stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 650
Parametri costituzionali
Pronuncia 604/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente inammissibile - per la incensurabilita' della razionale scelta discrezionale del legislatore di porre sullo stesso piano delle persone capaci l'incapace naturale destinatario di altrui atti - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma, c.p.c., sollevati in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede il caso dell'intimato non abbia potuto opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli che per incapacita' naturale protrattasi anche oltre il decimo giorno dal compimento del primo atto d'esecuzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 650, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 650, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 120/1976Depositata il 20/05/1976
Sul terreno del processo civile e dei procedimenti speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio e' ipotizzata in varie norme (artt. 294, commi primo e secondo, 668, comma primo, in seguito a sentenza n. 89 del 1972, 650, comma primo, cod. proc. civ.) ma manca una norma o un principio che ne consacri in generale la rilevanza. Ed anzi dall'art. 153 stesso codice si deduce l'improrogabilita' dei termini perentori.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 650, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 120/1976Depositata il 20/05/1976
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto medesimo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine prescritto. In tal caso infatti il soggetto al quale sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, a differenza di quello in cui faccia decorrere il termine volontariamente o colposamente, viene a trovarsi nella materiale impossibilita' di agire in giudizio. E la tutela giurisdizionale, in contrasto col precetto costituzionale, non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata. Cfr.: sent. n. 89 del 1972, 106/1973.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 650, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.