Pronuncia 120/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dal pretore di Civitella Roveto nel procedimento civile vertente tra Minieri Natale e Di Girolamo Mario, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974. Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Thu May 20 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 120/76 A. PROCESSO CIVILE - TERMINI DI DECADENZA - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - RILEVANZA IN VARIE IPOTESI MA NON IN GENERALE.

Sul terreno del processo civile e dei procedimenti speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio e' ipotizzata in varie norme (artt. 294, commi primo e secondo, 668, comma primo, in seguito a sentenza n. 89 del 1972, 650, comma primo, cod. proc. civ.) ma manca una norma o un principio che ne consacri in generale la rilevanza. Ed anzi dall'art. 153 stesso codice si deduce l'improrogabilita' dei termini perentori.

Parametri costituzionali

SENT. 120/76 B. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - TERMINE FISSATO NEL DECRETO - COD. PROC. CIV., ART. 650, PRIMO COMMA - NON CONSENTE L'OPPOSIZIONE TARDIVA PER CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto medesimo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine prescritto. In tal caso infatti il soggetto al quale sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, a differenza di quello in cui faccia decorrere il termine volontariamente o colposamente, viene a trovarsi nella materiale impossibilita' di agire in giudizio. E la tutela giurisdizionale, in contrasto col precetto costituzionale, non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata. Cfr.: sent. n. 89 del 1972, 106/1973.

Parametri costituzionali