Articolo 461 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 4/1969Depositata il 24/01/1969
La statuizione contenuta nell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 - recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)" - per cui per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge n. 2388 del 1952, in deroga all'art. 461 del Codice di procedura civile, e' competente il foro di Roma, pone in essere una disparita' di trattamento in danno degli assistiti dall'E.N.P.A.L.S. e delle altre parti del rapporto assicurativo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Norme citate
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art.
- legge-Art. ART.UNICO
- codice di procedura civile-Art. 461
Parametri costituzionali
Pronuncia 4/1969Depositata il 24/01/1969
Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.
Norme citate
- legge-Art. ART.UNICO
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art.
- codice di procedura civile-Art. 461
Parametri costituzionali
Pronuncia 4/1969Depositata il 24/01/1969
Il privilegio del foro esclusivo di Roma stabilito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, a favore dell'E.N.P.A.L.S. pone una limitazione all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, palesemente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, sia per gli assistiti, sia per le altre parti del rapporto assicurativo, non residenti nella circoscrizione del foro di Roma esso importa il sacrificio di un maggiore costo del processo.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 461
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art.
- legge-Art. ART.UNICO
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.