Pronuncia 4/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente disposizioni sull'ENPALS, promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1967 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Nappi Giovanni e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.), iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967. Visti gli atti di costituzione di Nappi Giovanni e dell'E.N.P.A.L.S. e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco; uditi l'avv. Virgilio Andrioli, per l'E.N.P.A.L.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parto in cui, nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Angelo de Marco

Data deposito: Fri Jan 24 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 4/69 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI ROMA PER LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

La statuizione contenuta nell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 - recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)" - per cui per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge n. 2388 del 1952, in deroga all'art. 461 del Codice di procedura civile, e' competente il foro di Roma, pone in essere una disparita' di trattamento in danno degli assistiti dall'E.N.P.A.L.S. e delle altre parti del rapporto assicurativo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 4/69 B. GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - ENTI NON AVENTI ORGANIZZAZIONE PERIFERICA E DECENTRATA - NON GIUSTIFICA TRATTAMENTI DIFFERENZIATI IN DEROGA ALL'ART. 461 COD. PROC. CIV. - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Il difetto di una organizzazione periferica e decentrata da parte di un Ente non puo' essere invocato, per se' solo, a giustificazione di una disciplina differenziata in ordine alla competenza giudiziaria territoriale. Questa e' destinata a risolversi, infatti, in una vera e propria posizione di privilegio in favore dell'Ente rispetto a tutti gli altri Enti che non godono del medesimo trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 4/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) - LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N. 2388 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI ROMA PER LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER IL MAGGIOR COSTO DEL SUO ESERCIZIO.

Il privilegio del foro esclusivo di Roma stabilito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, a favore dell'E.N.P.A.L.S. pone una limitazione all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini, palesemente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, sia per gli assistiti, sia per le altre parti del rapporto assicurativo, non residenti nella circoscrizione del foro di Roma esso importa il sacrificio di un maggiore costo del processo.

Norme citate

Parametri costituzionali