Articolo 275 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Decisione del collegio).
Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza e' depositata ((...)) entro i sessanta giorni successivi. ((178))
(171) (173)
Caricamento annuncio...
Massime della Corte Costituzionale
Trovate 1 massime
Pronuncia 281/1990Depositata il 31/05/1990
ORD. 281/90. PROCEDIMENTO CIVILE - SENTENZA DEL GIUDICE - LETTURA IN PUBBLICA UDIENZA DEL DISPOSITIVO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DELLE UDIENZE, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DI NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (FATTISPECIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DI DANNI DA INCIDENTE STRADALE).
Manifesta inammissibilita' della questione, dacche' il petitum, concretandosi in una complessa operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimita' costituzionale e richiede un intervento di competenza del legislatore, del resto gia' parzialmente in atto.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 276
- codice di procedura civile-Art. 275
- codice di procedura civile-Art. 128
Parametri costituzionali
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 14
- trattato cee-Art. 31
- Costituzione-Art. 97
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- legge-Art.
- trattato ceea-Art. 31
- Costituzione-Art. 101
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 10
- trattato euratom-Art. 31
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.