Articolo 193 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Giuramento del consulente).
All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verita'.
In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice puo' assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma. (171) ((173))
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