Articolo 434 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 171/1975Depositata il 03/07/1975
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 434, comma secondo, c.p.c. nel testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533 - sollevata dal Tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione - e' stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Ne' l'attuale prospettazione della questione con riguardo anche all'art. 24 della Costituzione induce a diversa decisione. Tale articolo, pur se interpretato in relazione con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva corresponsione del bene tutelato ai lavoratori. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per le controversie individuali di lavoro la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore - in deroga alle disposizioni del foro generale delle persone fisiche e giuridiche - e' ispirato al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia per renderne piu' agevole lo svolgimento. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., nella sua precedente formula non contrasta quindi con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, ma e' improntato all'osservanza dei principi costituzionali di tutela dei lavoratori. Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento alla denuncia di incostituzionalita' dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434 stesso codice.
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 434, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 413
Parametri costituzionali
Pronuncia 62/1974Depositata il 13/03/1974
La competenza territoriale esclusiva prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. - il quale dispone che nelle controversie individuali di lavoro competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale e' addetto il lavoratore (con implicita esclusione dei fori ordinari di cui agli artt. 18 ss. dello stesso codice) - discende dalla ratio della norma che non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse dell'una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia, non potendo negarsi che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si e' svolto consente di regola una piu' rapida raccolta delle prove ed una piu' sicura valutazione degli accertamenti di fatto. Pertanto, in considerazione della indiscutibile razionalita' della disposizione non sussiste ne' la violazione dell'art. 3, ne' quella dell'art. 35 Cost.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 434, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.