Pronuncia 171/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 434, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra Di Rocco Tito e la società Montedison, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974; 2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1974 dal pretore di Arona nel procedimento civile vertente tra Matli Ermenegildo e Lucchini Paride, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Di Rocco Tito, della società Montedison e di Matli Ermenegildo; udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Michele Rossano; uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Montedison, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 del codice di procedura civile, nel testo dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata dal pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio 1974, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito: Thu Jul 03 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 171/75. PROCESSO CIVILE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - C.P.C., ART. 434, SECONDO COMMA (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - GIUDICE COMPETENTE - DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 434, comma secondo, c.p.c. nel testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533 - sollevata dal Tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione - e' stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Ne' l'attuale prospettazione della questione con riguardo anche all'art. 24 della Costituzione induce a diversa decisione. Tale articolo, pur se interpretato in relazione con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva corresponsione del bene tutelato ai lavoratori. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per le controversie individuali di lavoro la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore - in deroga alle disposizioni del foro generale delle persone fisiche e giuridiche - e' ispirato al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia per renderne piu' agevole lo svolgimento. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., nella sua precedente formula non contrasta quindi con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, ma e' improntato all'osservanza dei principi costituzionali di tutela dei lavoratori. Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento alla denuncia di incostituzionalita' dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434 stesso codice.