Articolo 500 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Effetti dell'intervento).))
((L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti)).((115))
((116))
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