Articolo 141 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Notificazione presso il domiciliatario).
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 166/2000Depositata il 31/05/2000
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notificazione non effettuata nei termini, per causa non imputabile all'opponente - Mancata previsione dell'applicabilità della norma (art. 140 cod. proc. civ.) che regola la notificazione in caso di irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Carenza di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita', per omessa motivazione in ordine ai parametri di illegittimita'costituzionale che il giudice rimettente assume violati dalla norma denunziata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140, stesso codice. v., 'ex plurimis', la sentenza n. 384/1999 e l'ordinanza n. 317/1999. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 141
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.