Articolo 611 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Spese dell'esecuzione).
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice dell'esecuzione ((a norma degli articoli 91 e seguenti)) con decreto che costituisce titolo esecutivo.(88)(90)((113a))((115))((116))
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