Articolo 761 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Accesso nei luoghi sigillati).
Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi. (88) ((90))
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