Articolo 101 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 388/1990Depositata il 31/07/1990
La prevista presenza nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, del P.M. con taluni poteri di indagine ed istruttori, non lede il diritto di difesa delle parti. L'amministrazione che eroga il trattamento pensionistico - alla quale viene tempestivamente comunicato il ricorso - puo' infatti essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, mentre il privato puo' farsi rappresentare e difendere da un avvocato del libero foro. A sua volta, agendo per l'osservanza della legge, il P.M. ne garantisce obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attivita' delle parti, risultando comunque assicurati la regolarita' del contraddittorio e il retto svolgimento del processo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 72, 75 e 81 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 101 cod.proc.civ.).
Norme citate
- regio decreto-Art.
- codice di procedura civile-Art. 101
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.