Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 545 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Crediti impignorabili). Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. (88) (90) Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennite' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. (88) (90) Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. ((Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge)). Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge. (148) Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio. (148)
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 202/2018Depositata il 15/11/2018

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, terzo comma, del cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Il rimettente ha omesso completamente di indicare le ragioni per cui la norma censurata, che concerne il caso del pignoramento di stipendi e pensioni per crediti alimentari, debba applicarsi nel giudizio a quo, ne ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio principale.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 3

Pronuncia 202/2018Depositata il 15/11/2018

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione delle ragioni di censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - dell'art. 545, commi quarto e ottavo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono né l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, né che gli stessi limiti posti alla pignorabilità delle somme versate nel conto corrente (per effetto del pagamento pro rata di retribuzioni o di pensioni), contemporaneamente o successivamente al pignoramento, debbano valere anche per il pignoramento dei crediti retributivi presso il datore di lavoro. Il rimettente non ha fornito un'argomentazione esaustiva delle ragioni del preteso contrasto con i parametri evocati.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4
  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 8

Pronuncia 202/2018Depositata il 15/11/2018

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per aberratio ictus e conseguente erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., che prevede il pignoramento delle somme confluite nel conto corrente quando terzo pignorato è l'istituto bancario o postale. Nel giudizio a quo il creditore procedente ha pignorato il credito retributivo presso il datore di lavoro, per cui la norma censurata avrebbe dovuto semmai essere evocata come tertium comparationis; sussiste inoltre anche un evidente errore sul presupposto interpretativo, in quanto, al contrario di quanto assunto dal giudice a quo, il legislatore non ha esteso alle somme confluite sul conto per il pagamento pro rata delle retribuzioni il diverso trattamento riservato ai soli crediti pensionistici. ( Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 8

Parametri costituzionali

Pronuncia 202/2018Depositata il 15/11/2018

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Censure dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Chieti e di Trento in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale. Le questioni sollevate coincidono con quelle dichiarate non fondate dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma di attenuarla per particolari situazioni, la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Pronuncia 91/2017Depositata il 28/04/2017

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. L'atto di promovimento è identico nel contenuto a ordinanze dello stesso giudice affette dalla medesima lacuna, per le quali è già stata dichiarata l'inammissibilità o la manifesta inammissibilità di analoghe questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2015, ordinanze n. 222 del 2016 e n. 70 del 2016 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Pronuncia 91/2017Depositata il 28/04/2017

Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento) e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Censure dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, o, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento per crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Analoga questione, sollevata con atto di identico contenuto, è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015 ).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Pronuncia 222/2016Depositata il 12/10/2016

Lavoro - Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità di analoghe censure, v., rispettivamente, le citate sentenza n. 248/2015 e ordinanza n. 70/2016.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Pronuncia 222/2016Depositata il 12/10/2016

Lavoro - Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Questione analoga a quella già dichiarata infondata dalla sentenza n. 248 del 2015 - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72- ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Pronuncia 70/2016Depositata il 05/04/2016

Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta dei redditi esigui - Asserita violazione del principio della retribuzione adeguata alle esigenze di vita - Asserita violazione del principio di eguaglianza con riferimento ai crediti pensionistici secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 e ai crediti erariali di cui all'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 - Questione già decisa con la pronuncia n. 248 del 2015 - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72- ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata, tanto più verificata alla luce di un esame obiettivo del contesto normativo complessivo e della sua evoluzione differenziata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Pronuncia 70/2016Depositata il 05/04/2016

Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 per le pensioni - Questioni identiche a quelle dichiarate inammissibili con la pronuncia n. 248 del 2015 - Manifesta inammissibilità.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure per la loro apoditticità in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per l'inammissibilità di analoghe censure, v. la citata sentenza n. 248/2015.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 545, comma 4

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.