Articolo 631 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 481/1993Depositata il 30/12/1993
E' da escludere che il giudice dell'esecuzione (nella specie: espropriazione immobiliare) di fronte alla eventualita' di una reiterata concorde richiesta delle parti per un rinvio ad udienza successiva, non abbia poteri sufficienti - come ritenuto dall'autorita' remittente - per impedire una stasi indefinita della procedura e l'assoggettamento senza limiti di tempo dei beni pignorati all'arbitrio del creditore procedente. Anche se non puo' avvalersi degli strumenti acceleratori previsti per il processo di cognizione dagli artt. 175 e 187 cod. proc. civ., egli dispone infatti di utili mezzi alternativi, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 cod. proc. civ., l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore; a parte la possibilita' di convocare creditore e debitore, ed anche altri interessati, per chiarire i motivi dell'inerzia del creditore procedente, i poteri del quale, peraltro, limitano ma non annullano del tutto i poteri dispositivi del proprietario debitore. Percio' la lamentata inapplicabilita' alla suddetta ipotesi della sanzione della estinzione del processo prevista dall'art. 631, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, non da' luogo a violazione ne' del principio di eguaglianza ne' dei doveri di solidarieta' sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost., dell'art. 631, primo comma, cod. proc. civ., 'in parte qua').
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 631, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.