Articolo 281-terdecies - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Decisione).
((Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a se' e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-bis.))
((178))
La sentenza e' impugnabile nei modi ordinari.
(171) (173)
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