Articolo 654 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione).
L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente ((...)). (88) (90) ((178))
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta'. (171) (173)
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