Articolo 268 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 331/2008Depositata il 01/08/2008
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., nella parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all'udienza di trattazione prevista dall'art. 183 del medesimo codice e, in subordine, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri previsti dell'art. 183 cod. proc. civ. Invero, la questione principale è espressa in forma ipotetica e contraddittoria, mentre la questione proposta in via subordinata considera, senza alcuna motivazione al riguardo, indiscutibile l'interpretazione dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui a coloro che sono intervenuti nella pendenza del suddetto termine, concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., spetta la facoltà di avanzare istanze istruttorie. Inoltre, l'invocato incremento dei poteri del giudice, consistente nella possibilità di fissare una nuova udienza in caso d'intervento, si pone in antitesi con le limitazioni temporali richieste con la prima prospettazione e postula una decisione modificativa del sistema della trattazione della causa, tale da incidere ben oltre la norma impugnata. - V., citata, ordinanza n. 215/2005.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 268, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 215/2005Depositata il 31/05/2005
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti, in relazione all?art. 24 Cost., il terzo che ritenga che da un giudizio 'inter alios' possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. Riguardo poi all'asserita lesione dell'art. 111 Cost., l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti, ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente. Infine, con riferimento alla dedotta irragionevolezza (art. 3 Cost.) della norma impugnata rispetto ai rimedi approntati dagli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ., deve ritenersi che siffatti rimedi non si sostituiscono ma si aggiungono alla facoltà del terzo di tutelare il diritto in via ordinaria e che la radicale eterogeneità di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro e rispetto all'intervento volontario) rende non irragionevole la differenziazione delle relative discipline. - Sulla interpretazione della norma impugnata, v. citata sentenza della Corte di cassazione n. 4771/1999. - In tema di discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte, v. citate sentenza n. 180/2004 e ordinanza n. 265/2004. - L?ordinanza richiama il costante orientamento della Corte, secondo cui il 'simultaneus processus' non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, v. citate ordinanze n. 124/2005, n. 90/2002 e n. 398/2000.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 268, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 215/2005Depositata il 31/05/2005
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui in caso di intervento volontario principale o litisconsortile non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare ? con il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis, cod. proc. civ. ? una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione», ovvero «nella parte in cui non prevede che, ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti l'irrisolta formulazione alternativa (e non già subordinata) delle due diverse auspicate soluzioni riguardanti la medesima norma è prospettata con identici dubbi di costituzionalità.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 268, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.