Articolo 46 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 449/2007Depositata il 21/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 46
- codice di procedura civile-Art. 353
- codice di procedura civile-Art. 354
Parametri costituzionali
Pronuncia 449/2007Depositata il 21/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo , per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 46
- codice di procedura civile-Art. 353
- codice di procedura civile-Art. 354
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/2002Depositata il 19/03/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace. Infatti identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000 e dal momento che non vengono prospettate dall'odierno rimettente ragioni idonee a giustificare una diversa decisione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 46
Parametri costituzionali
Pronuncia 585/2000Depositata il 29/12/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 cod. porc. civ., nella parte in cui non consente l'impugnazione con regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza. Infatti, da un lato, il principio del doppio grado di giurisdizione non e' coperto da garanzia costituzionale, e dall'altro il diritto di difesa e' adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione di due giudici diversi in primo e secondo grado, a nulla rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni pregiudiziali di rito. - Hanno negato che il principio del doppio grado di giurisdizione sia coperto da garanzia costituzionale le sentenze nn. 238/1976, 8/1982, 69/1982, 52/1984, 301/1986, 395/1988. M.R.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 46
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.