Articolo 549 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 172/2019Depositata il 10/07/2019
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 549 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015), nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Il legislatore, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità ad esso riservato in materia processuale, e secondo una logica non estranea al sistema del codice di rito, ha scelto di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la "ragionevole durata" dello stesso. Deve inoltre considerarsi che il creditore procedente deve necessariamente enunciare le ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti, e che gli accertamenti reputati necessari dal giudice devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il procedimento in questione, peraltro, si conclude con una ordinanza succintamente motivata, impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nonché soggetta anche al ricorso straordinario per Cassazione. Infine, avverso l'esecuzione proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016; ordinanza n. 64 del 2017, di restituzione degli atti allo stesso rimettente per ius superveniens ).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 549
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Pronuncia 64/2017Depositata il 30/03/2017
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 548
- codice di procedura civile-Art. 549
Pronuncia 64/2017Depositata il 30/03/2017
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., a norma dei quali la soluzione dell'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in asserita mancanza di diverse forme di tutela del terzo pignorato (e, specularmente, del creditore procedente), tra cui l'effettività e pienezza del contraddittorio e la necessità dell'assistenza difensiva. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 13, comma 1, lett. m-bis) e m-ter), del d.l. n. 83 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015) - applicabile, ai sensi del successivo art. 23, comma 9, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l., e, quindi, anche al giudizio a quo - ha modificato le disposizioni denunciate in correlazione a più profili oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 548
- codice di procedura civile-Art. 549
Pronuncia 160/1998Depositata il 08/05/1998
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., nella parte in cui "subordina la possibilita' di riassumere il processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio (passata in giudicato), anziche' con la sentenza di primo grado", in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela - con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione denunziata, come interpretata dal rimettente, trova una razionale giustificazione nella necessita' che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre e' ancora 'sub iudice' il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonche' l'oggetto e i limiti di tale obbligo; ed in quanto l'invocato parametro dell'art. 97, comma primo, Cost. non e' pertinente, tenuto conto che il principio del buon andamento della p.a., pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - S. n. 94/1996; O. nn. 99/1996, 147/1996, 159/1996 e 275/1996; 63/1997, 103/1997 e 168/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 549
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.