Articolo 467 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 15/2006Depositata il 20/01/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3, primo comma, Cost.), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al de cuius ; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del de cuius , possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 cod. civ.) che possono succedere per rappresentazione al de cuius , l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale. - In tema di successione per rappresentazione, v. citata sentenza n. 79/1969, che ha superato il precedente contrario indirizzo espresso dalla sentenza n. 54/1960. - Sulla prospettazione di questione manipolativa che comporta scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, v. citata sentenza n. 377/1994.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 467
- codice di procedura civile-Art. 468
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.