Articolo 5 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 14/2008Depositata il 25/01/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218, censurati, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano (nella specie Governo del Principato di Seborga), ma considerato tale da comunità o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia, dal momento che, essendosi il giudice rimettente limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza motivare riguardo al preteso contrasto, l'ordinanza di rimessione risulta del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 164, 161 e 123/2006, n. 123/2005.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 5
- codice di procedura civile-Art. 6
- legge-Art. 3
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 123/2002Depositata il 16/04/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma censurata, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare le controversie concernenti il diritto alla restituzione del bene occupato o il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, avrebbe violato i criteri direttivi fissati dalla legge di delega (art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59 del 1997), che prevedeva l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva. Infatti i giudici rimettenti hanno ritenuto applicabile nei giudizi innanzi a loro pendenti l'art. 34 nel testo originario - in base al principio della legge vigente al momento della proposizione della domanda - e non hanno preso in esame la diversa opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000, sostituendo il testo dell'art. 34 all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998, avrebbe non solo trasformato la natura di tale norma da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega, ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi 'de quibus': e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - V. sentenza n. 292/2000 citata, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 per vizio di eccesso di delega.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 33
- decreto legislativo-Art. 35
- decreto legislativo-Art. 45, comma 18
- legge-Art. 7
- decreto legislativo-Art. 34
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 11
Pronuncia 490/2000Depositata il 14/11/2000
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e dell'art. 5 del codice di procedura civile, censurati nella parte in cui prevedono, <<da soli e nel loro combinato disposto>>, che nei processi civili, pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente vigenti, anche quando cio' comporti la declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi. Nella specie, non si ravvisa violazione del principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione - per essere questo del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale - ne' risulta in alcun modo violato il limite della ragionevolezza e della non arbitrarieta', alle scelte del legislatore in tema di successione di leggi processuali nel tempo ne', tantomeno, dei principi concernenti la delega legislativa, la quale non fa venire meno ogni discrezionalita' del legislatore delegato, potendo essere piu' o meno ampia, in relazione al grado di specificita' dei criteri fissati nella legge delega. Infine, deve osservarsi che le norme transitorie del decreto in esame sono improntate dall'intento di limitare la sopravvivenza dell'ufficio pretorile, al solo fine dell'esaurimento del contenzioso pendente, cosicche' e' escluso, in contrasto con il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, che il tribunale previamente adito possa declinare la propria competenza a favore del soppresso ufficio del pretore, ben potendo il giudice unico di primo grado trattenere la causa in decisione. - Sul principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. l'ordinanza n. 30/2000 e le sentenze n. 281/1995 e n. 376/1993; cfr., altresi', in tema di limiti all'attivita' del legislatore, l'ordinanza n. 294/1998 e le sentenze nn. 400/1996 e 163/2000. A.M.M.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 135 LETT. A)
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- legge-Art. 1
- Costituzione-Art. 76
Pronuncia 337/1988Depositata il 24/03/1988
Nelle controversie di lavoro e previdenza, nella specie per il pagamento all'assicurato di pensione di vecchiaia, il giudice territorialmente competente puo` essere individuato - in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443, cod.proc.civ. - anche facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20, stesso codice. Al riguardo, non sussiste disparita` di trattamento tra la situazione di tale avente diritto e quella del lavoratore marittimo infortunato o colpito da malattia professionale (per il quale la competenza territoriale e` radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave) non essendovi omogeneita` tra le situazioni raffrontate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5 e 444, comma primo, cod.proc.civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui escludono la rilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 62/1982Depositata il 25/03/1982
QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 185/1981Depositata il 10/12/1981
La motivazione svolta contestualmente da questa Corte per escludere la fondatezza di questioni concernenti gli art. 6, comma 2, l. n.75 del 1980 e 57, comma 2 d.l. n. 163 del 1979 e` sufficiente a dire infondata la questione di legittimita` dell'art. 5 c.p.c., sospettato di violazione degli artt. 24 e 35 Cost. per non prevedere la insensibilita` della perpetuatio iurisdictionis ai mutamenti (di competenza e) di giurisdizione provocati da norme sopravvenute nel corso del giudizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 57, comma 2
- legge-Art. 6, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 43/1977Depositata il 20/01/1977
Il riferimento alla prevalenza dell'attivita' economica nei confronti di quella non economica dell'ente, contenuto nell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (che peraltro trovasi legislativamente invocato anche in altre sedi, ad esempio nell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, legge 20 marzo 1975, n. 70), costituisce un criterio oggettivo, e non generico ed elastico; collegato poi ad un dato momento o periodo di tempo, e cioe' a quello in cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5, cod. proc. civ.) - per cui le successive variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attivita' non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo -, esso risulta idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 409 N.4
- codice di procedura civile-Art. 5
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.