Pronuncia 43/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Antonino Velia e l'ospedale Agostino Bassi, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974; 2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bosco Rinaldo e l'Automobile Club di Torino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974; 3) ordinanza emessa il 5 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Pelligra Giuseppe e il Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974; 4) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Rocca Gaetano e il Consorzio dell'agro di Donnalucata, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974; 5) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Arrabito Rosa e Arrabito Andrea ed altri, iscritta al n. 442 del registro ordinanze del 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974; 6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal pretore di Pontremoli nel procedimento civile vertente tra Melli Mario e il comune di Pontremoli, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975; 7) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Marzovilla Vittorio e il Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975; 8) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Grottaglie nel procedimento civile vertente tra Briganti Carmela e l'ospedale civile San Marco, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975; 9) ordinanza emessa l'8 gennaio 1975 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tresoldi Pietro e l'Ente autonomo del teatro alla Scala di Milano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976. Visti gli atti di costituzione di Melli Mario, dell'Automobile club di Torino, del comune di Pontremoli, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Melli, l'avv. Sergio Di Nola, per l'Automobile club di Torino, l'avv. Giovanni Lavagnini, per il comune di Pontremoli e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza dell'8 gennaio 1975; dichiara non fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione dai pretori di Milano, di Torino, di Pontremoli e di Grottaglie rispettivamente con l'ordinanza del 2 aprile 1974 del pretore di Milano e con le altre ordinanze indicate in epigrafe; c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro presso il tribunale di Modica con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Thu Jan 20 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 43/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO DOPO CHE E' STATO PROPOSTO RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 5 (NELLA PARTE IN CUI RISERVA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DELLO STATO).

E' inammissibile, per carenza di legittimazione del giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale delle norme relative alla giurisdizione, sollevata dopo che sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, l'ente convenuto dal dipendente dinanzi al giudice del lavoro, aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quindi aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, provvedendo al deposito di copia dell'atto nella cancelleria di detto giudice, prima ancora che questi si pronunciasse sollevando, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, nella parte in cui tale norma riserva al giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato). Cfr.: fra le tante, sent. n. 118 del 1976.

SENT. 43/77 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO "PREVALENTEMENTE" ATTIVITA' ECONOMICA - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 4 - ATTRIBUISCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA LA COGNIZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA DETERMINAZIONE DI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E STABILI DELLA GIURISDIZIONE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Riferendosi alla natura dell'attivita' dell'ente pubblico, considerata sul piano delle competenze istituzionali, con riguardo al momento in cui la giurisdizione deve essere determinata in modo che non possono incidere le eventuali successive variazioni, l'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (nuovo testo) fissa un presupposto oggettivo e stabile, e nel contempo fornisce un criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione della giurisdizione, che non puo' dirsi ne' generico, ne' elastico, si' da riflettersi negativamente sulla precostituzione del giudice. E poiche' tale criterio e' necessario e sufficiente per orientare la decisione - rendendo possibile un giudizio ancorato ad elementi sicuri ed idoneo a segnare i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine -, e' da escludere non solo che il giudice possa, in relazione al caso gia' insorto, influire sulla giurisdizione, ma anche che ricorrono per il cittadino le condizioni che ne limitino la liberta' e l'uguaglianza, impedendogli di fatto il sereno sviluppo nell'ambito del contesto sociale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 25, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui attribuisce all'A.G.O. la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici che svolgono "prevalentemente" attivita' economica.

SENT. 43/77 C. ENTI PUBBLICI - ENTI ECONOMICI O SVOLGENTI PREVALENTEMENTE ATTIVITA' ECONOMICA - NATURA - COSTITUISCE CRITERIO OGGETTIVO AL FINE DI DETERMINARE LA GIURISDIZIONE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE.

Il riferimento alla prevalenza dell'attivita' economica nei confronti di quella non economica dell'ente, contenuto nell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (che peraltro trovasi legislativamente invocato anche in altre sedi, ad esempio nell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, legge 20 marzo 1975, n. 70), costituisce un criterio oggettivo, e non generico ed elastico; collegato poi ad un dato momento o periodo di tempo, e cioe' a quello in cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5, cod. proc. civ.) - per cui le successive variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attivita' non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo -, esso risulta idoneo a segnare in astratto ed in concreto i due campi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e la relativa linea di confine.

SENT. 43/77 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - DIPENDENTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI CHE NON SVOLGANO "PREVALENTEMENTE" ATTIVITA' ECONOMICA - COD. PROC. CIV., ART. 409, N. 5, ULTIMO INCISO - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO) - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 4, PRIMO COMMA, 25, PRIMO COMMA, 35, PRIMO COMMA, E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non risponde al vero che in forza della norma di cui all'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), i dipendenti assoggettati alla competenza del giudice amministrativo sarebbero discriminati rispetto a quelli soggetti alla competenza dell'A.G.O. per la privazione dei vantaggi che offre il rito del lavoro, senza che tale discriminazione appaia giustificata dalla posizione dei due gruppi. Vero e' - invece - che la situazione del dipendente pubblico e quella del dipendente privato non sono identiche o del tutto assimilabili, nonostante la tendenza a realizzare per esse un'unica ed omogenea disciplina, ricorrendo presupposti e condizioni perche' permangano differenze giuridiche anche rilevanti; e d'altro canto la diversita' dei relativi trattamenti sul piano processuale non appare irrazionale. In particolare, il criterio della prevalenza o meno dell'attivita' economica svolta dall'ente pubblico da cui dipende il soggetto che agisce in giudizio, e' basato su elementi oggettivi ed individuabili anche a regiudicanda non insorta (come si e' accertato escludendo il vizio di illegittimita' costituzionale del n. 4 del medesimo art. 409), per cui deve escludersi la violazione del principio del giudice naturale, e cosi' pure quella, connessa, del principio di eguaglianza. La mancata applicazione nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici delle norme relative al processo del lavoro, non e' poi di ostacolo a che sia reso effettivo il diritto al lavoro di ciascun cittadino. Ed infine, v'e' da considerare che l'art. 102 Cost. non impone che la funzione giurisdizionale in toto sia esercitata da magistrati ordinari, ma va interpretato in collegamento con gli artt. 103 e 125, comma secondo, che prevedono espressamente figure di giudici amministrativi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, n. 5, cod. proc. civ. (nuovo testo), con il cui ultimo inciso "sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice", il legislatore, mentre ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici" e ad "altri rapporti di lavoro pubblico", non devoluti gli uni e gli altri dalla legge ad altro giudice, ha nel contempo disposto in ordine alle controversie relative ai rapporti non considerati positivamente, attribuendole alla cognizione del giudice amministrativo.

SENT. 43/77 E. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO PRIVATO - TENDENZA AD UN'UNICA ED OMOGENEA DISCIPLINA - INELIMINABILE VARIETA' DELLE PRESTAZIONI - GIUSTIFICA SETTORIALI O PUNTUALI DIFFERENZE GIURIDICHE.

Va ribadito che, pur non potendosi negare l'esistenza, da tempo e sempre piu', della tendenza a realizzare per le situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici dipendenti una unica ed omogenea disciplina giuridica, ricorrono tuttavia presupposti e condizioni, nella ineliminabile varieta' delle prestazioni, perche' permangano settoriali o puntuali differenze giuridiche. Cfr.: sentt. nn. 209 del 1975; 47, 49 e 118 del 1976.

SENT. 43/77 F. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - COSTITUZIONE, ART. 102 - NON IMPONE CHE LA FUNZIONE SIA ESERCITATA IN TOTO DA MAGISTRATI ORDINARI - INTERPRETAZIONE IN COLLEGAMENTO CON GLI ARTT. 103 E 125, SECONDO COMMA.

L'art. 102 della Costituzione non impone espressamente che la funzione giurisdizionale sia esercitata, in toto, da magistrati ordinari; e, d'altra parte, esso deve essere interpretato in collegamento con il successivo art. 103, per cui il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (ed in particolare i tribunali amministrativi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 125, secondo comma, Cost.) hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in specifiche materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

SENT. 43/77 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA - APPLICAZIONE AI SOLI RAPPORTI ELENCATI NELL'ART. 409 - MANCATA ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La differente disciplina dei crediti di lavoro per quanto riguarda la svalutazione monetaria, a seconda che questi siano relativi ai rapporti indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. ovvero siano relativi a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", per i quali dalla legge le controversie siano devolute alla cognizione di altro giudice, si spiega in ragione della diversita' delle situazioni messe a raffronto poiche', ferma la finalita' di sostentamento propria della retribuzione, non sussistono negli stessi termini, modi e misura rispetto agli enti pubblici le concorrenti ragioni giustificatrici della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. (la quale dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto), consistenti nella remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive e nel riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero, a favore del lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro (privato). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata sul rilievo della esclusione dalla rivalutazione dei crediti di lavoro nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici tutelati dal solo ricorso ai tribunali amministrativi. Cfr.: sent. n. 13 del 1977.

Parametri costituzionali