Pronuncia 43/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Antonino Velia e l'ospedale Agostino Bassi, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974; 2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bosco Rinaldo e l'Automobile Club di Torino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974; 3) ordinanza emessa il 5 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Pelligra Giuseppe e il Consorzio di bonifica delle paludi di Ispica, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974; 4) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Rocca Gaetano e il Consorzio dell'agro di Donnalucata, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974; 5) ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Arrabito Rosa e Arrabito Andrea ed altri, iscritta al n. 442 del registro ordinanze del 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974; 6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1974 dal pretore di Pontremoli nel procedimento civile vertente tra Melli Mario e il comune di Pontremoli, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975; 7) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Marzovilla Vittorio e il Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975; 8) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Grottaglie nel procedimento civile vertente tra Briganti Carmela e l'ospedale civile San Marco, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975; 9) ordinanza emessa l'8 gennaio 1975 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tresoldi Pietro e l'Ente autonomo del teatro alla Scala di Milano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976. Visti gli atti di costituzione di Melli Mario, dell'Automobile club di Torino, del comune di Pontremoli, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Melli, l'avv. Sergio Di Nola, per l'Automobile club di Torino, l'avv. Giovanni Lavagnini, per il comune di Pontremoli e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza dell'8 gennaio 1975; dichiara non fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 25, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 25, comma primo, 35, comma primo, e 102 della Costituzione dai pretori di Milano, di Torino, di Pontremoli e di Grottaglie rispettivamente con l'ordinanza del 2 aprile 1974 del pretore di Milano e con le altre ordinanze indicate in epigrafe; c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro presso il tribunale di Modica con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Vincenzo Trimarchi
Data deposito: Thu Jan 20 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI