Pronuncia 185/1981
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268), degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), degli artt. 55, ultimo comma, e 57, commi primo e secondo, del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal d.l. 29 maggio 1979 n. 163), degli artt. 3, ultimo comma, 4, ultimo comma, e 6, commi primo e secondo, l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13ª mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 5 del codice di procedura civile (Momento determinante della giurisdizione e della competenza), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Roma il 14 gennaio 1978 (n. 4 ordinanze), Bari l'8 marzo e il 22 febbraio 1978, Roma l'11 maggio 1978, Bari il 4 ottobre 1978, Roma il 18 ottobre 1978, Teramo il 29 novembre 1978, Roma l'8 novembre e il 4 dicembre 1978 e il 17 gennaio e il 5 febbraio 1979, Bologna il 18 giugno 1979, Parma l'11 giugno 1979, Roma il 2 ottobre 1979, Torino il 19 e il 20 giugno 1979, Modena l'8 ottobre 1979, Roma il 9 ottobre 1979; dal Tribunale di Bologna il 20 giugno 1979; dai Pretori di Udine il 14 e il 7 dicembre 1979, Sassari il 19 dicembre 1979, Roma il 10 gennaio 1980, Bologna il 23 aprile 1980; dal Tribunale di Avellino il 29 aprile 1980 (n. 4 ordinanze); dai Pretori di Siena il 2 maggio 1980 (n. 4 ordinanze), S. Maria Capua Vetere il 31 marzo 1980, Benevento il 20 giugno 1980, Modena il 28 maggio 1980, Livorno il 12 maggio 1980 (n. 3 ordinanze), Pistoia il 25 e il 4 luglio 1980, Como il 27 giugno 1980; dal Tribunale di Frosinone il 4 (n. 2 ordinanze) e il 18 giugno 1980 (n. 13 ordinanze); dal Pretore di La Spezia il 20 maggio 1980 e dal Tribunale di Frosinone il 17 dicembre 1980 (n. 11 ordinanze), rispettivamente iscritte ai numeri 129, 130, 131, 132, 310, 311, 477, 648 e 654 R.O. 1978, ai numeri 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016 e 1021 R.O. 1979, ai numeri 51, 149, 158, 208, 421, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 545, 557, 568, 574, 575, 576, 687, 697, 718, 736 a 750 e 777 R.O. 1980 ed ai numeri 167 a 177 R.O. 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 128 e 264 del 1978, numeri 3, 52, 59, 80, 87, 126, 161, 332 e 345 del 1979, numeri 36, 43, 50, 71, 78, 131, 152, 194, 215, 256, 277, 291, 298, 311, 318, 345 e 357 del 1980 ed ai numeri 13 e 70 del 1981. Visti gli atti di costituzione di Raspini Gioacchino e Foulques Gilberto, di Bari Petroni Ida, di Duni Mario ed altri e dell'ENPAS; visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il giudice relatore Virgilio Andrioli; uditi gli avvocati Gioacchino Raspini per se medesimo e per Foulques Gilberto, Luciano Ventura per Bari Petroni Ida, e Mario Duni per se medesimo ed altri; uditi gli avvocati dello Stato Emilio Sernicola e Sergio Laporta per l'ENPAS e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 129 a 132, 310, 311, 477, 648, 654 R.O. 1978, ai nn. 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016, 1021 R.O. 1979, ai nn. 51, 149, 158, 208, 421, 472 a 475, 481 a 484, 545, 557, 568, 574 a 576, 687, 697, 718, 736 a 750, 777 R.O. 1980, ai nn. 167 a 177 R.O. 1981 1) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) con quattro ordinanze rese sotto la data del 14 gennaio 1978 (nn. 129 a 132 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3 comma primo e 36 comma primo Cost., e al Pretore di Teramo che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 38 con ordinanza 29 novembre 1978 (n. 18 R.O. 1979) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.; 2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bari, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 con ordinanze 8 marzo (n. 310 R.O. 1978), 22 febbraio (n. 311 R.O. 1978) e 4 ottobre 1978 (n. 648 R.O. 1978) in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e ai Pretori di Roma (ord. 11 maggio (n. 477 R.O. 1978), 18 ottobre (n. 654 R.O. 1979), 8 novembre (n. 78 R.O. 1979) e 4 dicembre 1978 (n. 82 R.O. 1979), 17 gennaio (n. 214 R.O. 1979) e 5 febbraio 1979 (n. 259 R.O. 1979) e di Sassari (ord. 19 dicembre 1979 (n. 158 R.O. 1980), che hanno sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza 18 giugno 1979 (n. 660 R.O. 1979), dal Pretore di Parma con ordinanza 11 giugno 1979 (n. 777 R.O. 1979), dal Pretore di Torino con ordinanze 19 e 20 giugno 1979 (nn. 924 e 925 R.O. 1979) e dal Tribunale di Bologna con ordinanza 20 giugno 1979 (n. 1021 R.O. 1979); 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268) sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza 8 ottobre 1979 (n. 928 R.O. 1979) e di Roma con ordinanza 10 gennaio 1980 (n. 208 R.O. 1980) in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979 n. 163) sollevata dal Pretore di Roma con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) non convertito e in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Pretore di Udine con ordinanze 7 e 14 dicembre 1979 (nn. 149 e 51 R.O. 1980) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost., e dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) nella parte in cui ha sanato gli effetti derivati dall'applicazione degli artt. 55 ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 163/1979 non convertito, e in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 comma primo Cost.; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 sollevata dal Pretore di Roma con ordinanze 2 e 9 ottobre 1979 (nn. 888 e 1016 R.O. 1979) in rifenmento all'art. 77 Cost.; 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ultimo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 (proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevata dal Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 25 e 104 Cost., dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento all'art. 38 Cost.; 8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 commi primo e secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Pretore di Bologna con ordinanza 23 aprile 1980 (n. 421 R.O 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; 9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dai Pretori di Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 Cost., e di Livorno con ordinanze 12 maggio 1980 (nn. 574 a 576 R.O. 1980) in riferimento all'art. 25 Cost.; 10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma secondo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanze 29 aprile 1980 (nn. 472 a 475 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 104 Cost., dal Pretore di Como con ordinanza 27 giugno 1980 (n. 718 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3 comma primo, 25 comma primo e 104 comma primo Cost., e dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 31 marzo 1980 (n. 545 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dal Pretore di Siena con ordinanze 2 maggio 1980 (nn. 481 a 484 R.O. 1980) e dal Pretore di Benevento con ordinanza 20 giugno 1980 (n. 557 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 102 Cost., e dal Tribunale di Frosinone con ordinanze 4 e 18 giugno 1980 (nn. 736 a 750 R.O. 1980) e 17 dicembre 1980 (nn. 167 a 177 R.O. 1981) in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 38 e 102 Cost., dal Pretore di La Spezia con ordinanza 20 maggio 1980 (n. 777 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost., e dal Pretore di Pistoia con ordinanze 4 e 25 luglio 1980 (nn. 697 e 687 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost.; 11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza 28 maggio 1980 (n. 568 R.O. 1980) in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Virgilio Andrioli
Data deposito: Thu Dec 10 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA
Massime
SENT. 185/81 A. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - CALCOLO IN BASE AL SOLO 80% DELLO STIPENDIO E SENZA COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 38, comma 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 3
Parametri costituzionali
SENT. 185/81 B. DECRETO LEGGE - MANCATA CONVERSIONE - CONSEGUENTE CADUCAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE (IN MATERIA DI INDENNITA' DI BUONUSCITA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 57, comma 2
- decreto-legge-Art. 55
- decreto-legge-Art. 57, comma 1
SENT. 185/81 C. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - CALCOLO IN BASE AL SOLO 80% DELLO STIPENDIO E SENZA COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI DIPENDENTI STATALI - PRECEDENTE PRONUNZIA DI INFONDATEZZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
SENT. 185/81 D. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - IMPUGNAZIONE DI LEGGE DI SANATORIA DEGLI EFFETTI DI DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
SENT. 185/81 E. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - PROCESSI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE - CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NON DEFINITIVI ED ESTINZIONE D'UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 57
- legge-Art. 1
- decreto-legge-Art. 55
SENT. 185/81 F. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - COGNIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA RELATIVE AL PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO (TAR) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 31
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 24
SENT. 185/81 G. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - PROCESSI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE - CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NON DEFINITIVI ED ESTINZIONE D'UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 2
SENT. 185/81 H. GIURISDIZIONE CIVILE - CRITERI SANCITI DA NORME SOPRAVVENUTE NELLA PENDENZA DEL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE DELLA INSENSIBILITA' DELLA PERPETUATIO IURISDICTIONIS - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 57, comma 2
- legge-Art. 6, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
SENT. 185/81 I. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - SOMME DOVUTE A TITOLO DI RILIQUIDAZIONE - IMPRODUTTIVITA' DI INTERESSI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 55
- legge-Art. 1