Articolo 444 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 66/2002Depositata il 19/03/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, la deroga al foro erariale - già stabilita per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori - non sarebbe più applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, ora attribuite alla competenza del tribunale. Infatti la questione è prospettata sulla base di una interpretazione che risulta disattesa dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, è possibile interpretare le norme denunciate nel senso che tali controversie debbano ritenersi sottratte in primo grado alle regole del foro erariale.
Norme citate
- regio decreto-Art. 7
- codice di procedura civile-Art. 444
Parametri costituzionali
Pronuncia 477/1991Depositata il 19/12/1991
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sara' quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Cosi' esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparita' di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacche' il criterio di determinazione della competenza e' ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 1014/1988Depositata il 03/11/1988
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 75/1988, 337/1988 e 907/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 907/1988Depositata il 26/07/1988
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, comma primo, c.p.c., nella parte in cui non prevede, per l'attore residente all'estero, alcun giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: invero, come gia' rilevato dalla Corte con ordinanza n. 337 del 1988, con la quale la medesima questione e' stata dichiarata manifestamente infondata, nelle controversie di lavoro e previdenza, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 c.p.c., il giudice territorialmente competente puo' essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati in via generale dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost.). - O.n. 337/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 346/1988Depositata il 24/03/1988
E' manifestamente inammissibile, in quanto viene richiesta una decisione non rientrante in poteri della Corte, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 444 cod.proc.civ. - denunziato in riferimento agli artt. 25, comma primo, 24, comma primo e 3, comma primo, Cost. - con la quale il giudice a quo propone la scelta tra tre distinti criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali, nell'ipotesi in cui non sia applicabile quello del foro della residenza dell' assicurato, senza peraltro indicare quale, tra i criteri stessi, sia idoneo a realizzare la soluzione piu` adeguata ai parametri invocati.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444
Parametri costituzionali
Pronuncia 337/1988Depositata il 24/03/1988
Nelle controversie di lavoro e previdenza, nella specie per il pagamento all'assicurato di pensione di vecchiaia, il giudice territorialmente competente puo` essere individuato - in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443, cod.proc.civ. - anche facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20, stesso codice. Al riguardo, non sussiste disparita` di trattamento tra la situazione di tale avente diritto e quella del lavoratore marittimo infortunato o colpito da malattia professionale (per il quale la competenza territoriale e` radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave) non essendovi omogeneita` tra le situazioni raffrontate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5 e 444, comma primo, cod.proc.civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui escludono la rilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 75/1988Depositata il 21/01/1988
L'attuale sistema processuale (artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro competente per territorio nelle controversie previdenziali anche nell'ipotesi in cui l'attore sia residente all'estero e tanto per il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e inderogabile della residenza dell'attore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 444 cod.proc.civ., che, per le cause in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444
Parametri costituzionali
Pronuncia 261/1985Depositata il 04/11/1985
E' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 444, comma 2, c.p.c. - che disciplina la competenza territoriale del pretore, nelle controversie in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, riguardanti gli addetti alla navigazione o alla pesca marittime - sollevata in relazione al primo comma dello stesso articolo, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la questione e' stata gia' dichiarata non fondata. - S. n. 282/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 282/1984Depositata il 12/12/1984
La deroga al criterio generale del foro della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 444, secondo comma, cod. proc. civ., relativamente alle controversie previdenziali in materia di infortuni e malattie professionali degli addetti alla navigazione o alla pesca marittima, trova razionale giustificazione nella circostanza che la stragrande maggioranza di tali eventi non si lamenta sulla terraferma, ma a bordo della nave, onde si spiega la preferenza accordata al foro del porto di iscrizione della nave, essendo presso l'ufficio di tale porto depositati i documenti pubblici contenenti la registrazione delle piu' rilevanti vicende della nave stessa, a bordo della quale sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza della navigazione, risolvendosi cosi' detta preferenza in uno strumento agevolativo del diritto di difesa, ai fini del reperimento della documentazione necessaria al giudizio, nonche' dell'individuazione dei testi da assumere: donde la necessita' di escludere qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 Cost., mentre e' ultroneo il richiamo fatto dal giudice remittente all'art. 38 Cost., estraneo, per il suo contenuto, alla materia schiettamente processuale implicata dalla questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 444, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.